AssociazioneVercelleseGiovaniInvalidi eAmici

Vai ai contenuti
Contributi pubblici: obblighi di pubblicazione per associazioni e imprese

La legge annuale per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017  all’art. 1, commi 125-129 (modificato dall’art. 35 della legge n. 34  del 30 aprile 2019) ha previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza  degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche.
 
A partire dall’esercizio finanziario 2018, ed entro il 30 giugno di ogni anno le  informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o  aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi  effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche  Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate devono essere  pubblicate:
 
  • dalle Associazioni, Onlus, Fondazioni, soggetti  esplicitamente richiamati dall’art. 13 Legge 349/1986 (associazioni di  protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno  cinque regioni) e dall’art. 137 del codice di cui al D.Lgs. 206/2005  (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello  nazionale): nei propri siti o portali digitali;
  • dalle imprese: nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato;
  • dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi  dell'articolo 2435-bis del codice civile e da quelli comunque non tenuti  alla redazione della nota integrativa: sui propri siti  internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in  mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di  categoria di appartenenza.
 
 
CONTRIBUTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
L'obbligo di pubblicazione non si applica quando l'importo monetario di  sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in  natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  effettivamente erogati sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
 

SANZIONI
A partire dal 1° gennaio 2020 l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro,  nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di  pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il  trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si  applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Pubblichiamo di seguito quanto richiesto dalla legge e scaricabile in formato pdf
+39 0161 1921040
+39 0161 1742295 (fax)

segreteria@avgiatrino.it
Siamo a Trino in Piazza Garibaldi, 4
13039 TRINO - VC
Creato da Gianluca, Marina e Paolo
Torna ai contenuti